martedì 15 settembre 2015

alcune proposte per la modifica delal Legge Regionale lombarda sul governo del territorio (L.R.12/2005)



Voglio riportare alcune proposte molto puntuali di modifica della vigente Legge Regionale n.12/2005 elaborate durante a partire da riflessioni mie o condivise con amici, piuttosto che dalla reale e quotidiana applicazione della stessa Legge.

Per meglio comprendere il senso delle proposte che seguono ritengo possa essere utile riportare alcune mie radicate convinzioni sul tema “governo del territorio”:

  1.  I comuni hanno smesso le funzioni pianificatorie, se con pianificazione si intende il continuo processo di elaborazione e attuazione della proposta di trasformazione dell’uso del suolo, ritagliandosi ruoli limitati alla verifica di conformità normativa delle istanze promosse dai privati; 
  2.  per contro, il mercato, essendo condizionato da prevalenti obiettivi di efficienza economica (ancorché indirizzato dallo strumento della “norma di piano”), non può autonomamente garantire gli elevati contenuti pubblici oggi necessari a garantire la competitività di un sistema urbano; 
  3.  quindi, se si vuole tornare a produrre suolo di qualità e così attrarre operatori, maggiore e più propositivo deve essere il contributo giocato dell’attore pubblico nell’elaborazione delle proposte di intervento;
  4. se si assume questo nuovo ruolo per gli enti locali, ne consegue che questi dovranno dotarsi di strutture tecniche competenti e capaci; a tali strutture la componente eletta dovrà però affidare l’implementazione di obiettivi di sviluppo in linea con scenari sovra locali, formalizzandoli in strumenti urbanistici dalla forma adeguata;
  5. il piano urbanistico, anche nella sua forma più recente, rimane uno strumento dirigistico e prevalentemente quantitativo, mentre dovrebbe rafforzare la sua componente operativa (per la parte pubblica), e qualitativa (per la parte di governo delle dinamiche diffuse), garantendo più spazi alla valutazione, nel merito ed in funzione a scenari condivisi, delle proposte insediative; 
  6. in Regione Lombardia difettiamo di un sistema di governance equilibrato ed efficiente, e troppo squilibrato in favore del livello comunale.

Volendo essere più operativo


In merito al Documento di piano

a) La legge “12”  dovrebbe condizionare in modo più esplicito la composizione del set di obiettivi da riportare nei documenti di piano, prevedendo 3 gruppi di obiettivi:
  • Il primo: obiettivi di interesse generale e strutturale – validi anche fra 50 anni – prescritti direttamente per legge (già ne abbiamo: consumo di suolo, rigenerazione urbana, ecc. – eventualmente sarebbe utile approfondire il tema); 
  • Il secondo: gli obiettivi sanciti nei documenti strategici degli enti sovra locali; 
  • Il terzo: gli obiettivi di rilevanza locale definiti dai singoli enti;
ogni singolo documento di piano dovrà documentare il recepimento e l’implementazione degli obiettivi generali (il primo gruppo) e sovra ordinati (il secondo); le conseguenze nella ricomposizione della governance sovra locale sono ovvie;

b) Introdurre in modo esplicito che il comune dovrà implementare degli obiettivi previsti nel Documento di Piano anche mediante una struttura tecnica dedicata (sulla falsa riga di certe agenzie di sviluppo urbano presenti nelle amministrazioni cittadine nord europee). Questa struttura - l’Ufficio di Piano - potrà essere prevista anche a scala d’ambito, e avrà anche il compito di ricercare sul mercato eventuali operatori interessati alle proposte contenute le piano.
Sembra una banalità dire che il Comune deve impegnarsi ad attuare quello che approva, ma sappiamo che i piani rimangono nei cassetti: si deve spingere affinché le strutture tecniche si impegnino e trasformino proposte in progetti reali, senza pensare al piano come un intoccabile corpus normativo da applicare in modo pedissequo. Su questo punto ci giochiamo l’efficienza del sistema di governo del territorio. 

c) introdurre un facoltativo Documento di piano a scala sovra locale in sostituzione di quello comunale; con questo passaggio mi riferisco soprattutto ai comuni minori od a tessuti urbani particolarmente simili ed interconnessi - penso sia ormai un dato acquisito che la componetene strutturale ed invariante del territorio non possa essere definita alla scala locale o, peggio, iper locale;

d) prevedere per legge nuove forme di contatto, formale e trasparente, con le proprietà fondiarie in sede di individuazione delle aree di trasformazione (anche in contesti urbani), così da verificare l’effettivo interesse degli operatori prima di approvare il piano, facilitando così l’implementazione degli obiettivi del piano stesso;


In merito al piano delle Regole

a) Il piano è monitorato nella sua attuazione, in termini di efficacia ed efficienza, dall’Ufficio di piano che ne propone aggiustamenti e rettifiche (soprattutto normative, con particolare attenzione per le inadeguatezze dimostrate nell’incentivare l’attività economica);

b) Regione Lombardia si deve fare carico di stabilire un’uniformità minima dei regolamenti vigenti (parte della farraginosità nel sistema di governo del territorio è determinata dalla moltiplicazione delle fonti normative, e tante sono le fonti e le interpretazioni dei singoli uffici tecnici comunali che i professionisti hanno smesso di studiare le norme prima di predisporre gli elaborati progettuali con immaginabili conseguenze in termini di costi e ritardi); si propone di approvare a livello regionale le definizioni degli indicatori plano volumetrici base, vietando l’introduzione di ulteriori parametri di controllo tipologico; per governare la forma edilizia introdurrei, ove necessaria e fatti salvi distanze e rapporti di permeabilità, la sola indicazione della tipologia da utilizzare (edificio a cortina, villetta isolata, a schiera, edificio a torre, ecc..);


In merito al Piano dei Servizi

Assunto che è già stato un gran risultato aver ottenuto revedere all’interno del Piano dei Servizi il progetto dei Margini urbani finalizzato alla definizione della forma urbana oltre che al contenimento del consumo di suolo; tali interventi potranno essere inseriti nel comma 3bis dell’art. 9 della L.R. 12/05 dopo le parole “…e ripristino di canali e rogge”: “; sono altresì ammissibili interventi di definizione del margine urbano (cinture verdi), finalizzati al contenimento del consumo di suolo oltre che alla valorizzazione fruitiva, ecologica e paesistica delle fasce periurbane, da ottenersi attraverso piantumazioni, opere di urbanizzazione primaria, verde attrezzato ed orti urbani. Tali interventi sono finanziabili anche con i maggiori oneri di cui all’art. 43 comma 2 bis.”;


In merito ai Piani Attuativi

Il piano delle regole deve prevedere i casi in cui la formazione di un piano attuativo in territorio consolidato non costituisca variante al PGT (il caso in questione potrebbe proporsi, ad esempio, se l’operatore dovesse presentare un progetto con funzioni ammesse dalle norme d’ambito, con carico volumetrico assimilabile al precedente, o di poco maggiore ma sempre entro parametri prefissati, ed abbia ottenuto, per i contenuti pubblici, un parere di compatibilità da parte dell’Ufficio di Piano). Questa proposta ha un doppio obiettivo:
  1. non definire ex ante, in ambito urbano consolidato, il perimetro di un intervento di ristrutturazione urbanistica, lasciando agli operatori massima libertà nella formazione dei comparti così da garantire ampie possibilità di attuazione;
  2.  allungare la vita utile delle discipline d’ambito in quanto, permettendo al loro interno la formazione di piani attutivi, posso adattarsi alle dinamiche del territorio, fatte salve le valutazioni di merito offerte da decisore politico e tecnico.

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