Se nella seconda metà del 20°
secolo era relativamente facile intercettare la domanda degli operatori
attraverso i vecchi P.R.G. e chi era preposto al governo del territorio ha
potuto ritagliarsi un ruolo di “controllore” di istanze private, oggi, date
l’attuale congiuntura economica e l’alta competizione territoriale, la
situazione è drammaticamente cambiata. Occorre infatti un operatore pubblico
che abbia le competenze, e la forza, per attuare realmente gli obiettivi di
sviluppo contenuti nei piani regolatori e promuovere efficaci politiche territoriali
ed a supporto del tessuto economico.
L’ufficio di piano (che
assorbirebbe nei comuni medio piccolo il servizio urbanistica, sit e lavori
pubblici, ma non edilizia privata), a cui capo viene posto l’assessore
competente, sarà composto dai funzionari dei servizi tecnici comunali più
compenti e completato dai professionisti che già compongo la commissione
paesaggio, più eventuali altre professionalità esterne acquisite come
consulenti “stabili”.
l’Ufficio avrà i seguenti
compiti:
- coordinare i grandi i progetti di trasformazione
urbana, definendone i profili di sostenibilità urbanistica in funzione della
componente strutturale e degli obiettivi contenuti negli strumenti strategici
vigenti;
- attuare gli obiettivi del Documento di Piano (in
Regione Lombardia), anche mediante la ricerca di operatori privati (una sorta
di agenzia di sviluppo);
-
monitorare l’efficienza del Piano delle Regole
e promuoverne aggiustamenti;
-
coordinare attuazione del Piano dei Servizi;
-
sviluppare analisi territoriali - anche con finalità V.A.S. - e varianti ai
piani vigenti, anche con il supporto delle cartografie numeriche e dei relativi
dati;
-
esprimere pareri di conformità urbanistica
specifici anche in forma preventiva (ad esempio su progetti edilizi complessi);
-
assorbire i compiti della commissione
paesaggio (limitando il voto ai professionisti).
Sulle proposte private
valutate positivamente dall’Ufficio di Piano o promosse spontaneamente da
quest’ultimo e qualora ne ricorrano le necessità, il consiglio comunale
procederà con le normali procedure di adozione ed approvazione.
I vantaggi di tale struttura
dipenderanno dall’autorità, dall’autonomia e dalla competenza della stessa, e
consisteranno nel fornire un livello decisionale certo e ben orientato verso
obiettivi di sviluppo a supporto sia degli operatori privati che della parte
politica. La presenza di una struttura competente potrà, infine, snellire le
norme di dettaglio dei piani “regolatori”, i quali potranno limitarsi ad
indicare le linee di sviluppo del territorio e della città pubblica (la parte
“operativa”) e le relative componenti strutturali, oltre alle sole indicazioni
plano volumetriche funzionali al dimensionamento del piano (oltre a poco altro:
gli azzonamenti funzionali, ad esempio), demandando alla valutazione
dell’Ufficio la compatibilità urbanistica degli interventi. Infatti le norme di
piano, nella forma attuale, hanno il difficile compito di garantire ex ante la sostenibilità delle
trasformazioni urbane, ma ciò condiziona profondamente la struttura delle
stesse norme, rendendole assai complesse e poco efficaci: lo strumento
regolamentale, per quanto ricercato e dettagliato (caratteristica che, tra
l’altro, leggi e regolamenti non dovrebbero assolutamente avere) non potrà mai governare
adeguatamente tutte le trasformazioni di un territorio, né sostituire una
valutazione di merito compiuta da persone competenti.
La proposta illustrata è
assimilabile alle esperienze americane ed inglesi i cui enti con competenze
territoriali sono dotati di commissioni / agenzie (planning commissions) preposte allo sviluppo del territorio ed alla
gestione tecnica degli interventi di rilevanza urbanistica (compatibilità
infrastrutturale, dotazione di standard, tutela della qualità del paesaggio
urbano / urban design, ecc.), oltre che ad intercettare operatori interessati.
Strutture pubbliche, nominate dal decisore politico, con competenza tecnica e
non sono burocratica, le quali esprimono pareri di merito e rimandano
all’organo competente (i consigli cittadini) l’approvazione finale degli atti
necessari all’implementazione della proposta progettuale. La legalità dell’atto
non è qui unicamente determinata dal rispetto di un set di disposti normativi, ma anche dalla bontà progettuale
certificata delle strutture di alto profilo tecnico dell’amministrazione
cittadina.
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