domenica 7 settembre 2014

dell'ufficio di piano



Se nella seconda metà del 20° secolo era relativamente facile intercettare la domanda degli operatori attraverso i vecchi P.R.G. e chi era preposto al governo del territorio ha potuto ritagliarsi un ruolo di “controllore” di istanze private, oggi, date l’attuale congiuntura economica e l’alta competizione territoriale, la situazione è drammaticamente cambiata. Occorre infatti un operatore pubblico che abbia le competenze, e la forza, per attuare realmente gli obiettivi di sviluppo contenuti nei piani regolatori e promuovere efficaci politiche territoriali ed a supporto del tessuto economico.

L’ufficio di piano (che assorbirebbe nei comuni medio piccolo il servizio urbanistica, sit e lavori pubblici, ma non edilizia privata), a cui capo viene posto l’assessore competente, sarà composto dai funzionari dei servizi tecnici comunali più compenti e completato dai professionisti che già compongo la commissione paesaggio, più eventuali altre professionalità esterne acquisite come consulenti “stabili”.

l’Ufficio avrà i seguenti compiti:
-      coordinare i grandi i progetti di trasformazione urbana, definendone i profili di sostenibilità urbanistica in funzione della componente strutturale e degli obiettivi contenuti negli strumenti strategici vigenti;
-       attuare gli obiettivi del Documento di Piano (in Regione Lombardia), anche mediante la ricerca di operatori privati (una sorta di agenzia di sviluppo);
-          monitorare l’efficienza del Piano delle Regole e promuoverne aggiustamenti;
-          coordinare attuazione del Piano dei Servizi;
-          sviluppare analisi territoriali  - anche con finalità V.A.S. - e varianti ai piani vigenti, anche con il supporto delle cartografie numeriche e dei relativi dati;
-          esprimere pareri di conformità urbanistica specifici anche in forma preventiva (ad esempio su progetti edilizi complessi);
-          assorbire i compiti della commissione paesaggio (limitando il voto ai professionisti).

Sulle proposte private valutate positivamente dall’Ufficio di Piano o promosse spontaneamente da quest’ultimo e qualora ne ricorrano le necessità, il consiglio comunale procederà con le normali procedure di adozione ed approvazione.

I vantaggi di tale struttura dipenderanno dall’autorità, dall’autonomia e dalla competenza della stessa, e consisteranno nel fornire un livello decisionale certo e ben orientato verso obiettivi di sviluppo a supporto sia degli operatori privati che della parte politica. La presenza di una struttura competente potrà, infine, snellire le norme di dettaglio dei piani “regolatori”, i quali potranno limitarsi ad indicare le linee di sviluppo del territorio e della città pubblica (la parte “operativa”) e le relative componenti strutturali, oltre alle sole indicazioni plano volumetriche funzionali al dimensionamento del piano (oltre a poco altro: gli azzonamenti funzionali, ad esempio), demandando alla valutazione dell’Ufficio la compatibilità urbanistica degli interventi. Infatti le norme di piano, nella forma attuale, hanno il difficile compito di garantire ex ante la sostenibilità delle trasformazioni urbane, ma ciò condiziona profondamente la struttura delle stesse norme, rendendole assai complesse e poco efficaci: lo strumento regolamentale, per quanto ricercato e dettagliato (caratteristica che, tra l’altro, leggi e regolamenti non dovrebbero assolutamente avere) non potrà mai governare adeguatamente tutte le trasformazioni di un territorio, né sostituire una valutazione di merito compiuta da persone competenti.

La proposta illustrata è assimilabile alle esperienze americane ed inglesi i cui enti con competenze territoriali sono dotati di commissioni / agenzie (planning commissions) preposte allo sviluppo del territorio ed alla gestione tecnica degli interventi di rilevanza urbanistica (compatibilità infrastrutturale, dotazione di standard, tutela della qualità del paesaggio urbano / urban design, ecc.), oltre che ad intercettare operatori interessati. Strutture pubbliche, nominate dal decisore politico, con competenza tecnica e non sono burocratica, le quali esprimono pareri di merito e rimandano all’organo competente (i consigli cittadini) l’approvazione finale degli atti necessari all’implementazione della proposta progettuale. La legalità dell’atto non è qui unicamente determinata dal rispetto di un set di disposti normativi, ma anche dalla bontà progettuale certificata delle strutture di alto profilo tecnico dell’amministrazione cittadina.

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